L’ organizzazione dello studio professionale è lo scudo definitivo contro le sanzioni antiriciclaggio
di Gianluca Bozzelli (*)
(*) Avvocato cassazionista – Founder & CEO di COMP.R.ESA – Fondatore e Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli dal 2021 – Gestore e facilitatore whistleblowing dal 2023 – Chief Restructuring Officer dal 2022 – Esperto Gestore antiriciclaggio nella P.A. e Delegato SOS dal 2022 – DPO e CISO dal 2024 – Componente comitato scientifico dell’Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio dal 2024 – Coordinatore del Dipartimento Legal dell’Osservatorio Italia Anticiclaggio per l’Arte dal 2023 – Preside della Scuola di Analista Finanziario presso l’Università AUGE (dal 11/2025 al 7/2026) – Autore di molteplici pubblicazioni in tema AML/CFT, tra cui «Nuovo manuale Antiriciclaggio» (Legislazione Tecnica 2022), «Guida antiriciclaggio per avvocati» (LegisGiuridica 2025).
1 – La struttura organizzativa dinamica AML/CFT
Un recente contributo dottrinale (1) offre lo spunto per alcune riflessioni in tema di antiriciclaggio. Nello scritto viene graduata l’importanza della valutazione del rischio e dei presidi di mitigazione nell’ambito della normativa antiriciclaggio (AML/CFT), con un focus specifico sui professionisti non finanziari. L’autore ritiene che l’adozione di protocolli organizzativi, la formazione del personale e l’analisi del rischio inerente non siano solo obblighi formali, ma strumenti essenziali per determinare il rischio effettivo delle attività professionali e orientare l’adeguata verifica. Il tema centrale riguarda il principio di colpevolezza per l’adozione delle sanzioni, sostenendo che la responsabilità per eventuali violazioni della normativa debba essere valutata alla luce dell’efficacia dell’assetto preventivo predisposto dal soggetto obbligato. In questa prospettiva, la presenza di solide procedure interne può escludere la punibilità o attenuare le sanzioni amministrative, le quali, data la loro natura altamente afflittiva, sono connotate da profili e devono rispondere ai criteri penalistici di personalità e imputabilità.
Il contributo esamina la complessa disciplina antiriciclaggio per i professionisti, analizzando il legame tra valutazione del rischio e misure di mitigazione. L’autore illustra come l’adozione di protocolli organizzativi, programmi di formazione e procedure di controllo interno sia fondamentale per definire il rischio effettivo delle operazioni. Tali presidi non rappresentano solo adempimenti formali, ma incidono direttamente sulla responsabilità del soggetto obbligato in sede di controllo preventivo. Viene poi affermato che la punibilità, in caso di verifica di eventuali violazioni, deve rispettare il principio di colpevolezza, evitando ogni forma di responsabilità oggettiva. Di conseguenza, l’autore ritiene che un’efficace organizzazione interna può escludere la sanzione qualora dimostri l’assenza di dolo o colpa. In sintesi, la struttura dello Studio professionale funge da scudo giuridico basato su un approccio orientato al rischio.
Per ogni professionista o soggetto obbligato non finanziario, l’incubo ricorrente ha una forma precisa: una svista, un dato mancante o erroneamente inserito in un modulo di adeguata verifica, un lapsus calami nella trascrizione di un dato. Il rischio è che l’errore, nonostante la strutture i presidio, si possa trasformare in una sanzione amministrativa devastante. In un panorama normativo che sembra non perdonare nulla, la percezione dominante è quella di una responsabilità automatica, quasi oggettiva, dove la forma prevale sistematicamente sulla sostanza. Non può e non dev’essere così.
L’evoluzione interpretativa, giurisprudenziale e dottrinale, del sistema normativo antiriciclaggio consegna una realtà profondamente diversa. La conformità non è una sterile lista di controllo formale, ma una struttura organizzativa dinamica concepita per proteggere il professionista. L’approccio basato sul rischio (risk-based approach) ha smesso di essere un onere burocratico per diventare la miglior prevenzione, che si tramuta nella miglior difesa possibile, in caso di contestazione. Se l’organizzazione è solida, la singola omissione non è più una condanna certa, ma può essere ricondotta alla categoria dell’errore scusabile.
2 – Il DVR è il giubbotto antiproiettile giuridico
Nella moderna architettura della prevenzione, la valutazione del rischio non è un adempimento una tantum, ma un processo logico e cronologico che deve precedere ogni operazione. Il cuore di questa difesa risiede nella comprensione del rischio effettivo, inteso come la somma algebrica tra il rischio inerente e il rischio specifico, mitigata dai presidi organizzativi adottati.
Per costruire questa difesa, il professionista deve mappare il rischio inerente, ovvero la fotografia oggettiva della propria attività, che l’autore definisce come quello, inerente appunto «all’attività del soggetto obbligato considerata in termini oggettivi ed astratti, tenuto conto della dimensione dello studio/ufficio, dell’area di operatività e tipologia ordinaria di clientela, nonché delle misure organizzative adottate (i cc.dd. presidi di mitigazione del rischio)». Una perfetta predisposizione di presidi organizzativi permette di abbassare il grado di rischio specifico delle singole operazioni. In sede ispettiva, questa struttura trasforma una potenziale violazione in un “errore scusabile”: se il professionista dimostra di aver adottato procedure di mitigazione proporzionate e adeguate, la singola infrazione, se provocata da mera disattenzione, finisce per perdere la sua carica sanzionatoria, poiché appunto inserita in un sistema che ha fatto tutto il possibile per prevenire il rischio.
3 – La natura penale delle sanzioni amministrative
Uno dei pilastri del “nuovo” orientamento è il definitivo riconoscimento della natura sostanzialmente penale delle sanzioni AML. Nonostante la qualificazione formale amministrativa, la loro gravità e la funzione deterrente-afflittiva le equiparano, secondo i criteri della Corte EDU, a vere e proprie sanzioni penali. Questo passaggio dalla logica risarcitoria (tipica delle sanzioni tributarie) a un modello afflittivo ha conseguenze pratiche enormi: impone l’applicazione dei principi penalistici della responsabilità: personalità, colpevolezza e imputabilità. In virtù di questa classificazione, l’Autorità non può limitarsi a constatare un’omissione formale, ma deve dimostrare l’elemento soggettivo (dolo o colpa) e l’evitabilità del fatto. Con dovizia di citazioni di autorevole dottrine e i molteplici precedenti giurisprudenziali della Corte EDU, l’autore (2) afferma che quando la sanzione amministrativa non ha lo scopo di tutelare uno specifico interesse pubblico attraverso una misura ripristinatoria, bensì ha carattere afflittivo con funzione deterrente, è evidente una convergenza teleologica con le sanzioni penali, con conseguente assoggettamento alle regole comuni che governano le sanzioni penali. Sarà sufficiente, in questa sede richiamare l’art. 3 della Legge n. 689/1981 (c.d. legge sulle depenalizzazioni), che si applica alle sanzioni antiriciclaggio, secondo cui «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.». La norma, riproducendo l’art. 42, comma 4 cod. pen. – secondo cui «nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa» – positivizza il principio di colpevolezza delle sanzioni amministrative, secondo l’autore.
L’art. 3 è pertanto il referente normativo del principio di colpevolezza delle sanzioni amministrative: è direttamente applicabile alle sanzioni antiriciclaggio non solo per l’espresso richiamo che il D.Lgs. n. 231/2007 fa alla legge depenalizzazioni, ma soprattutto in quanto lo stesso decreto antiriciclaggio, agli artt. 56 e 58, sancisce che la gravità della sanzione dipende dall’elemento soggettivo che deve essere valutato «avuto riguardo» alle «adeguate diffusioni di prassi operative e di controllo interno». Anche la normativa comunitaria appare permeata da tale principio di civiltà giuridica, laddove, ad esempio segnatamente l’art. 55, comma 1 della Direttiva UE n. 1640/2024 dichiara sanzionabili le violazioni gravi ripetute e sistematiche «omesse intenzionalmente o per negligenza», con ciò evocando – come ricorda l’autore – i precisi concetti di dolo e colpa.
In sintesi, se non si rinviene una forma di negligenza sistemica, non dovrebbe potersi imputare una violazione cosciente e nessuna sanzione dovrebbe essere irrogata.
4 – Il caso eclatante deciso dalla Corte d’Appello di Roma (Sent. n. 7051/2025)
Il superamento del cieco formalismo trova una forma di espressione eclatante nella sentenza n. 7051 del 26 novembre 2025 della Corte d’Appello di Roma, che l’autore richiama (3). Il caso riguardava un notaio a cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze contestava un’incompleta adeguata verifica e la mancata correzione dell’errata indicazione del fornitore della provvista della caparra confirmatoria, versata mediante un bonifico bancario in un atto di compravendita.
La tesi del MEF è caduta perché il professionista ha dimostrato che l’errore era avvenuto in un “contesto operativo adeguato”. Il notaio ha ottenuto l’annullamento grazie a tre fattori organizzativi documentati:
- ruoli e responsabilità chiari: un organigramma interno con compiti AML/CFT ben definiti.
- formazione permanente documentata: la prova di aggiornamenti costanti per titolare e personale.
- protocolli interni solidi: l’adozione di guide operative, manualistica e modulistica per la rilevazione degli indicatori di anomalia.
I giudici romani hanno annullato la sanzione, qualificando la condotta come lapsus,ovvero «mero errore materiale», come tale «del tutto inidoneo a consentire di ritenere che ilprofessionista sia incorso in una violazione dei doveri allo stesso imposti in forza della normativa antiriciclaggio» e pertanto irrilevante ai fini della colpevolezza nella commissione dell’illecito. In particolare, ha affermato la Corte: «Si è detto come il Mef abbia contestato l’erronea indicazione della provenienza di parte del prezzo (euro 20.000,00 già versati a titolo di caparra) dal conto corrente personale dell’acquirente acceso presso ### quando invece la somma proveniva dal conto corrente del suocero dell’acquirente, acceso sempre presso la suddetta banca ### Ebbene, se si considera che all’atto di compravendita è stata allegata, unitamente al modulo di verifica della clientela, la documentazione bancaria attestane la provenienza dei fondi utilizzati per la compravendita, e per quanto qui interessi la copia del bonifico effettuata dal signor ### (suocero dell’acquirente) in favore della venditrice, non si può che rilevare come si sia effettivamente trattato di un mero errore materiale in cui è incorso il ### come tale del tutto inidoneo a consentire di ritenere che il professionista sia incorso in una violazione dei doveri allo stesso imposti in forza della normativa antiriciclaggio. Né in contrario soccorrono le considerazioni svolte dall’appellante circa la “gravità” della falsa attestazione, contenuta in un atto pubblico e successivamente non oggetto di correzione, posto che in questa sede non si disquisisce di eventuali vizi (rectius refusi) dell’atto notarile, bensì della violazione degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio in tema di adeguata verifica della clientela. Le “motivazioni” sottese all’apporto del terzo, di cui l’appellante evidenzia la mancata verifica, non necessitavano infine di approfondimento, considerato il rapporto di affinità tra il disponente e la beneficiaria dell’apporto economico».
5 – L’avvertimento del GAFI e il nuovo Single Rulebook: verso una nuova cultura della responsabilità
Il livello di attenzione, tuttavia, deve restare elevatissimo. Il rapporto GAFI del 23 aprile 2026 (4) ha lanciato un monito severo: mentre gli istituti finanziari sono avanzati nella valutazione interna del rischio, i soggetti non finanziari (Designated Non‑Financial Businesses and Professions: DNFBPs) mostrano gravi lacune. In particolare, il GAFI ha rilevato che, tra i professionisti, gli avvocati presentano una comprensione del rischio spesso inadeguata, a differenza dei notai che mostrano analisi più mature.
Il quadro normativo si stringerà ulteriormente con la piena operatività del Regolamento UE 2024/1624 e degli orientamenti sui controlli interni emanati dall’AMLA (la nuova Autorità Antiriciclaggio UE). La nuova normativa europea (Single Rulebook) (5) è tassativa: ogni presidio di mitigazione e ogni procedura di controllo deve essere “registrata per iscritto”. In questo scenario, la formazione non è più solo un obbligo, ma un presidio di mitigazione che deve essere opportunamente documentato per fungere da prova di diligenza.
In conclusione, il saggio dell’autore contiene un chiaro ed inequivocabile per tutti i soggetti obbligati non finanziari: in un sistema che punisce la negligenza, la colpevolezza non può essere presunta se l’organizzazione è solida. La struttura operativa dei professionisti ha smesso di essere un costo burocratico per diventare l’asset difensivo più prezioso, capace di neutralizzare le contestazioni basate su meri errori materiali. Tuttavia, questa protezione esiste solo se l’organizzazione è reale e dimostrabile.
In un sistema sanzionatorio che guarda alla sostanza della “personalità della responsabilità”, il attuale DVR è un documento vivo, aggiornato e coerente; se, viceversa, resta solo carta chiusa in un cassetto, il rischio è attuale e tende ad aggravarsi. Un DVR “morto” equivale, agli occhi dell’Autorità, a una rinuncia preventiva a ogni difesa dall’accusa e dalla sanzione.
Gianluca Bozzelli, 11 set 2026
Note:
(1) G. M. Antonelli, La valutazione e la mitigazione dei rischi AML/CFT da parte dei soggetti obbligati non finanziari e le conseguenze sulla colpevolezza nella comminazione delle sanzioni, in Rivista della Guardia di finanza, 3, 2026, pp. 721-759. L’autore è Presidente dell’Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio (IRFA), ma le opinioni espresse non sono rese a nome dell’Ente rappresentato.
(2) Che dell’argomento si era già occupato in G.M. Antonelli – M. D’Errico – M. Nastri, Le ispezioni e i controlli antiriciclaggio, 2024.
(3) Provvedimento (con cui è stata confermata la sentenza di primo grado: Trib. Roma, 5 aprile 2023, n. 5616/23), pubblicato, con nota di G. M. Antonelli, Sanzioni antiriciclaggio a carico dei professionisti: irrilevanti i meri errori materiali, in Il Quotidiano Giuridico, 22 dicembre 2025, rinvenibile all’indirizzo https://www.altalex.com/documents/2025/12/22/sanzioni-antiriciclaggio-carico-professionisti-irrilevanti-meri-errori-materiali.
(4) FATF, Mutual Evaluation Report of Italy – 2026, rinvenibile all’indirizzo https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/mer/MER-Italy-2026.pdf.coredownload.inline.pdf.
(5) Pacchetto legislativo adottato nel 2024, costituito dal Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024 relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE), dal Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE) e dalla Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (Testo rilevante ai fini del SEE).
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